(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 42 del 18 ottobre 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale 16 dicembre 2005, n. 31 «Disposizioni
concernenti  l'allevamento  di  molluschi  bivalvi  nella  laguna  di
Marano-Grado»,   con  la  quale  si  e',  fra  l'altro,  disposto  il
conferimento    alle    amministrazioni   comunali   territorialmente
competenti  delle  funzioni  amministrative  concernenti  il rilascio
delle  concessioni  per  l'allevamento  dei  molluschi  bivalvi nella
laguna di Marano-Grado previa adozione, da parte dell'amministrazione
regionale,  di  un  regolamento  che  ne  disciplini  le modalita' di
rilascio  in conformita' alle direttive europee in materia ambientale
e  di protezione della natura, e alle disposizioni vigenti in materia
sanitaria;
    Vista  la deliberazione giuntale 29 dicembre 2005, n. 3447 con la
quale  e' stato approvato in via preliminare e ai fini del successivo
inoltro ai comuni interessati e all'assemblea - ora consiglio - delle
autonomie  locali,  il  regolamento  previsto  dalla  predetta  legge
regionale  n.  31/2005, alla cui redazione hanno concorso, nella fase
istruttoria,  le  diverse  direzioni  centrali competenti nei diversi
aspetti afferenti la materia di cui trattasi;
    Vista  la deliberazione n. 3 di data 7 febbraio 2006 con la quale
l'assemblea  -  ora  consiglio  -  delle autonomie locali ha espresso
parere favorevole al testo del regolamento succitato;
    Viste  le  note  di  data  15 marzo 2006, n. 8284 prot. e n. 2184
prot.  di data 24 marzo 2006, con le quali, rispettivamente, i comuni
di Grado e Marano hanno espresso i pareri loro richiesti;
    Vista   la   relazione,   conservata   agli  atti,  a  firma  del
vicedirettore   centrale   patrimonio  e  servizi  generali  di  data
20 luglio  2006,  e  preso  atto  del  suo contenuto, che fra l'altro
evidenzia   che  i  pareri  anzidetti  contengono  rilievi  privi  di
fondamento giuridico e risultano inaccoglibili sotto il profilo della
legittimita' e del merito;
    Visto  l'Art. 38 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, con
il  quale  vengono  aggiunte,  ai  criteri  gia'  previsti al comma 1
dell'Art.  2  della  legge  regionale  n.  31/2005,  nuove previsioni
procedimentali  relative  alle  procedure  dirette alla selezione dei
concessionari   e  alla  regolamentazione  di  aspetti  del  rapporto
concessorio  costituitosi  a seguito dell'espletamento delle medesime
procedure di selezione;
    Considerato     necessario     implementare    le    disposizioni
regolamentari,  approvate in via provvisoria con atto deliberativo di
data  29 dicembre  2005, n. 3447, con quanto previsto dal citato Art.
38  della  legge  regionale  n.  17/2006,  mediante  l'aggiunta delle
previsioni  individuate alle lettere da f) a i) del comma 1 dell'Art.
2  del testo del regolamento allegato al presente atto deliberativo a
farne parte integrante e sostanziale;
    Considerato  che  le modifiche operate secondo quanto specificato
nel  precedente  comma della  presente  premessa si configurano quale
atto dovuto di recepimento delle ulteriori disposizioni contenute nel
testo  novellato  del  comma 1  dell'Art.  2 della legge regionale n.
31/2005,  e  che pertanto non si ravvisa la necessita' procedimentale
di richiedere ulteriori pareri oltre a quelli gia' acquisiti e di cui
e' stato dato atto precedentemente nella presente premessa;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale 15 settembre
2006, n. 2139;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento per il rilascio di concessioni in
aree  demaniali  per  l'attivita' di allevamento di molluschi bivalvi
nella   Laguna  di  Marano-Grado»  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 27 settembre 2006
                                ILLY
Regolamento  per  il  rilascio  di  concessioni in aree demaniali per
l'attivita'  di  allevamento  di  molluschi  bivalvi  nella laguna di
                            Marano-Grado.
Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente regolamento, in esecuzione dell'Art. 2 della legge
regionale 16 dicembre 2005, n. 31, cosi' come modificato dall'Art. 38
della  legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, disciplina le modalita'
di  rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi
nella  laguna  di  Marano-Grado  con  l'obiettivo  di  consentire una
gestione  delle  risorse  alieutiche  compatibile  con le esigenze di
conservazione   e  tutela  dell'ecosistema  lagunare  e  delle  altre
tipologie  di  pesca,  nel  rispetto della direttiva n. 92/43/CEE del
consiglio  del  21 maggio  1992,  attuata  con decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (attuazione della direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali  e  della flora e della fauna selvatiche), nonche' della
legge  regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi
e riserve naturali regionali).